A.s.d. Ritmidivita

E’ NATA LA NOSTRA ASSOCIAZIONE RITMIDIVITA

STATUTO

 Art. 1.COSTITUZIONE, SEDE e DURATA

E’ costituita l’ Associazione sportiva dilettantistica, senza finalità di lucro, denominata ”Associazione Sportiva Dilettantistica Ritmidivita”, il cui ordinamento interno è ispirato ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci.

L’ Associazione ha sede legale ed operativa in Milano, via Amedeo d’Aosta n. 6, 20129.

L’ Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale, aprire altre filiali, agenzie, recapiti e punti operativi all’interno dell’Unione Europea e al di fuori, in altri Continenti.

Con delibera del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale, nonché potranno essere aggiunte ulteriori attività sportive riconosciute dal Coni, purché conformi alla delibera n. 1566 del Coni in data 20 dicembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, senza necessità di integrare la presente scrittura. La durata dell’ Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2.NATURA E SCOPO SOCIALE

L’Associazione si affilia ad un Ente di Promozione Sportiva e/o ad una o più Federazioni Sportive Nazionali del CONI, e potrà altresì affiliarsi ad organismi sportivi e del tempo libero a livello internazionale.

L’ Associazione ha, quindi, per scopo principale quello di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche nelle discipline della ginnastica per la salute e il fitness e della cultura fisica con attività a corpo libero (seguendo i principi dello yoga, del pilates e dello stretching), dell’arte marziale nelle sue varie specialità, principalmente con metodologie della kickboxing e del jujitsu, nonché della danza sportiva, nelle sue varie specialità, nonché altre declinazioni alle suddette attività connesse, purché di carattere sportivo, fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza: ciò si realizza attraverso la promozione, la diffusione e l’ esercizio di tutte le attività sportive dilettantistiche specifiche in tutte le sue peculiarità di comparto, ancorché esercitate con modalità competitive e comprese le attività didattiche per l’ avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive suddette. L’attività comprende la gestione di impianti sportivi di qualsivoglia natura e delle attrezzature tecnico sportive. Saranno curate tutte le necessarie fasi di studio e ricerca in materia anche con la realizzazione di prodotti editoriali e multimediali.

L’ Associazione potrà inoltre, in modo complementare, ai sensi della legge 383\2000, organizzare le varie attività di promozione sociale e del benessere in genere al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati.

In particolare l’Associazione si ripropone di:

a) – diffondere la ginnastica per la salute e il fitness e la cultura fisica, la danza sportiva e l’arte marziale, nei metodi sopra indicati, come stato di coscienza al servizio della società, della scuola, di organizzazioni sociali, di enti pubblici e privati;

b) – trasmettere la conoscenza delle suddette discipline tramite attività di incontro e aggregazione;

c) – tutelare il benessere e la salute della persona, migliorandone le condizioni fisiche e mentali, anche attraverso prestazioni specifiche dei suoi aderenti o con la collaborazione di operatori esterni;

d) – aumentare la consapevolezza di sé e del mondo circostante, sviluppando una crescita psicofisica che si esprima con una migliore relazione con l’ambiente e con gli altri, aumentando il livello di responsabilità individuale e sociale, di rispetto, di tolleranza e di solidarietà.

L’Associazione si ripropone di raggiungere i predetti scopi sociali attraverso:

a) – collaborare con altre associazioni, società, Università, scuole, centri per anziani, centri socio-educativi, centri di riabilitazione e psico-sociali ed enti promotori di attività aventi finalità compatibili con la filosofia e la pratica delle discipline suddette, per il raggiungimento di un benessere psico-fisico della persona;

b) – attivare programmi in campo sociale, ivi incluse attività didattiche, conferenze, seminari, lezioni, incontri di formazione, perfezionamento e aggiornamento, rivolti a persone di tutte le età, sesso e condizione sociale;

c) – promuovere viaggi, incontri e scambi culturali con altre associazioni, anche all’estero;

d) – provvedere alla ricerca, realizzazione e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi e altro materiale di interesse artistico, culturale e sportivo;

e) – gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere.

Tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. Eventuali utili, così come gli eventuali avanzi di gestione istituzionale, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell’ Associazione per il perseguimento esclusivo dell’ attività istituzionale.

L’attività dell’Associazione si svolge incondizionatamente nell’osservanza dell’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CIO, del Coni nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazione Sportive Nazionali, delle discipline sportive associate e degli Enti di Promozione Sportiva cui l’Associazione intende affiliarsi. L’associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisione che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

Art. 3.PATRIMONIO ed ENTRATE

Il patrimonio e le entrate sono costituite:

a) – dalle quote di iscrizione (tesseramento), dalle quote associative annuali, nonché dai contributi specifici degli associati relativi alle varie attività;

b) – dai beni mobili che diverranno proprietà dell’ Associazione;

c) – da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;

d) – dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali e/o complementari;

f) – da contributi di soggetti pubblici o privati;

g) – dai proventi derivanti da attività economiche.

Durante la vita dell’ Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. L’ esercizio finanziario va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.

Art. 4.DIRITTI e DOVERI DEI SOCI

Le categorie dei partecipanti all’Associazione sono le seguenti:

a) – Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell’ Associazione e firmato l’ Atto Costitutivo; i diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli dei soci ordinari;

b) – Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente il quale può deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo.

Possono essere ammessi a far parte dell’ Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividerne gli scopi sociali; questi soci devono versare la quota associativa, che risulta comprensiva del tesseramento di cui al punto seguente;

c) – Tesserati: sono coloro che fanno domanda al Presidente, che delibera con decisione poi ratificata dal Consiglio direttivo, al fine di partecipare alle attività svolte dall’Associazione, ma che non vogliono partecipare alla vita sociale della stessa, non condividendone gli scopi; questi soci devono solo la quota di iscrizione.

In tutti i casi, per i minori è necessario l’assenso di un genitore.

L’ ammissione di qualsivoglia richiedente può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. La qualifica di socio o di tesserato, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con la delibera presidenziale, la relativa iscrizione a libro dei soci e consegna della tessera ai tesserati. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l’ ammissione da parte del Presidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all’acquisizione della qualifica di socio ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee.

L’ iscrizione ha validità dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnova automaticamente col versamento della quota associativa. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

L’ Adesione all’Associazione in quanto soci comporta:

1 – piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;

2 – la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;

3 – il pagamento della quota associativa, e del contributo periodico per le varie attività e per i servizi sociali;

4 – mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e tesserati e gli organi dell’ Associazione.

L’ Adesione all’Associazione in quanto tesserati comporta:

1 – piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;

2 – la facoltà di utilizzare la sede sociale e tutte le infrastrutture gestite dall’Associazione, facendone un uso corretto;

3 – il pagamento della quota d’iscrizione, e del contributo periodico per le varie attività e per i servizi sociali;

4 – mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e tesserati e gli organi dell’ Associazione.

Il socio e il tesserato possono recedere dall’Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio o di tesserato può avvenire per: a) morosità; b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari; c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all’Associazione; d) per comportamento scorretto.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato. E’ ammesso il ricorso all’Assemblea in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare.

Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell’ Associazione sono, se non diversamente deliberato, effettuate a titolo assolutamente gratuito e di liberalità, fatta eccezione per i rimborsi spesa, le indennità di trasferta ed i compensi di cui al successivo art. 7.

Art. 5.QUOTE SOCIALI

Gli importi delle quote d’iscrizione per il tesseramento e delle quote associative dovute dagli associati, nonché l’ammontare dei contributi aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo, il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

Art. 6.ASSEMBLEA e BILANCIO

L’ Assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari. Tutti i soci maggiorenni, in regola con le quote sociali, vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (Art. 2538, II comma, C.C.). L’ Assemblea, previa convocazione del Presidente dell’ Associazione (mediante avviso affisso sul sito associativo e comunicazione tramite email, almeno 8 giorni prima della data prevista), si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, entro il 30 di Aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell’ esercizio precedente, con la modalità del voto palese, e per fornire al Consiglio le linee programmatiche per il successivo ed una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali. L’ Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati. L’ Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un’ora di distanza dalla prima. Lo stesso quorum è richiesto in caso di modifica dello Statuto o dell’Atto costitutivo o in caso di scioglimento dell’Associazione. L’ Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, consultabile dagli aventi diritto per i venti giorni successivi alla sua approvazione. Spetta tra l’altro all’Assemblea decidere sulle affiliazioni o adesioni, eleggere o revocare il Consiglio Direttivo.

Art. 7.CONSIGLIO DIRETTIVO

L’ Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo che si compone di un numero di minimo 3 e massimo 7 membri: Presidente, Vicepresidente, Segretario ed eventuali Consiglieri, tutti eletti liberamente a maggioranza semplice dall’Assemblea tra gli associati. Il Consiglio dura in carica un quadriennio “olimpico” ed è revocabile ed è rieleggibile. Il Consiglio è investito, da parte dell’Assemblea, dei poteri per la gestione ordinaria dell’ Associazione. Il Consiglio Direttivo procede alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici ed istruttori determinandone i compensi sportivi e/o i rimborsi spesa. Gli incarichi di istruzione o direzione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza della metà dei suoi componenti. In caso di rinuncia all’incarico del Presidente, Vicepresidente o Segretario, la rispettiva carica verrà assunta ad interim da parte di uno degli altri membri del Consiglio Direttivo, fino a ratifica da parte dell’Assemblea, alla prima riunione di questa. La durata della carica corrisponderà a quella residua del resto del Consiglio.

Il Consiglio viene convocato dal presidente mediante preavviso spedito a tutti i consiglieri con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. E’ presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-presidente e, nel caso manchino entrambi dal Consigliere più anziano. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti e delibera a maggioranza dei voti.

Art. 8.CARICHE SOCIALI

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell’ Associazione, cura l’esecuzione dei deliberati dell’ Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può compiere gli atti di ordinaria amministrazione per le normali attività necessarie al buon funzionamento dell’ Associazione. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce quando necessario. Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali e collabora alla gestione dell’ associazione e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi.

Il Presidente e il Vice Presidente dell’Associazione sono autorizzati, in nome e per conto del Consiglio Direttivo, ad accettare le domande di ammissione di nuovi soci che potranno frequentare immediatamente la sede sociale e tutti gli impianti e strutture gestite direttamente o indirettamente dall’Associazione. Dette iscrizioni, periodicamente e in sede di riunione, saranno poi ratificate dal Consiglio Direttivo.

Art. 9.SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento, cessazione ed estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria che delibera con la maggioranza di cui all’art. 6. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stesi scopi sportivi dell’Associazione o a fini di utilità pubblica sentendo l’organismo di controllo di cui all’art. 3, com. 190 L. 662/96.

Art. 10.STATUTO e REGOLAMENTI

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall’Assemblea. L’Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono sempre essere approvati dall’Assemblea.

Art. 11.COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale, costituito secondo le regole dell’Ente affiliante, che svolge l’incarico a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate. In tutti i casi ove non fosse possibile comporre il Collegio secondo le indicazioni dell’Ente di appartenenza questo sarà composto di tre membri, soci dell’Associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume le vesti di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l’Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d’ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

Art. 12.RIMANDI

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, allo statuto ed ai regolamenti del CONI ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

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